Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e' autorizzata, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni:
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere gravante nell'esercizio 1966 si provvede con parte del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE