Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il completamento dell'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967.
2. Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.
Art. 2
1. L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui allo articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
Art. 3
1. E' convalidata, anche agli effetti dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione da parte del Ministro per i lavori pubblici dei progetti delle opere previste dagli ex articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904.
Art. 4
1. All'onere di lire 24 miliardi relativo all'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.
2. All'onere di lire 19 miliardi relativo all'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE