Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Isonzo nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Isonzo, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.
Art. 2
1. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvedera' a stabilire con decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI - COLOMBO - PRETI - RESTIVO - ANDREOTTI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE