Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.
Art. 2
1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'ANEA presentera' al Ministero dell'interno una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede a carico del capitolo n. 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE