Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e' sostituito dal seguente:
"Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalita' di formazione professionale dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro, le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneita' e' accertata dall'Ispettorato del lavoro".
Art. 2
1. Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'articolo 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall'articolo 1 della presente legge, viene annualmente ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati:
1) per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente;
2) per le spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costruzione o all'ampliamento di Centri di addestramento professionale nonche' per le spese inerenti allo acquisto di attrezzature tecnico-didattiche;
3) per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell'articolo 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, numero 264, nel testo modificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 456;
4) per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato articolo 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264;
5) per le spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale insegnante;
6) per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalita' istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori.
Art. 3
1. Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualita' di esperto, alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari quando esso e' chiamato a pronunciarsi sul contributo di cui al primo comma dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Art. 4
1. E' abrogato l'articolo 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
2. Sono anche abrogati il penultimo comma dell'articolo 50 e l'articolo 51 dello stesso testo unico, gia' modificati dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - Bosco - REALE - PIERACCINI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE