Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239.
Art. 2
1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE