Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento della indennita' di trasferta prevista per il dipendente dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, e' abrogato.
Art. 2
1. Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE