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Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

Testo vigente

Titolo I. Attribuzioni ed ordinamento del ministero del bilancio e della programmazione economica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2 Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria

1. Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

  1. a) collabora con il Ministro per il tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalita' generali della programmazione economica, fermo restando il disposto dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1964, n. 62;

  2. b) presenta al Parlamento, con il Ministro per il tesoro, entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo;

  3. c) entro il primo giorno non festivo di ottobre fa la esposizione economico-finanziaria al Parlamento di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62;

  4. d) da' il proprio concerto ai Ministri interessati per la presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino autorizzazione di spese correnti od in conto capitale per un importo superiore ad un miliardo di lire ovvero che comportino autorizzazione di spese in conto capitale poste a carico di piu' esercizi finanziari, qualunque sia l'ammontare, nonche' alla presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino diminuzione di entrate od istituzione di nuovi tributi o modificazioni nei riguardi dei tributi vigenti.

Art. 3 Attribuzioni del Ministro in materia di programmazione economica

1. Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

  1. a) provvede, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla legge sulle procedure della programmazione economica, alla elaborazione dello schema di programma economico nazionale da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del C.N.E.L.;

  2. b) partecipa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del programma economico nazionale;

  3. c) da' preventivo parere ai disegni di legge e agli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini del programma economico nazionale nonche' alle variazioni di bilancio e, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri agli effetti del coordinamento, promuove le iniziative necessarie per l'attuazione del programma stesso e verifica la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma;

  4. d) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 sull'attuazione del programma.

Art. 8 Commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica

1. E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie Amministrazioni in materia di programmazione. Detta Commissione e' presieduta dal Ministro e ne fanno parte il segretario della programmazione, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica e rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero.

2. Possono essere chiamati a farne parte anche funzionari designati dai Ministri senza portafoglio.

3. Alla nomina dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dei Ministri interessati.

4. Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.10

Art. 9 Commissione consultiva interregionale

1. E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.

2. Detta Commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.

3. Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.6

Art. 11 Ruolo del personale per i compiti della programmazione

1. Per i compiti di studio e di attuazione della programmazione e' istituito un ruolo di consiglieri economici nel campo tecnico ed economico. Il ruolo ha una dotazione organica di trenta unita', distinta come dalla allegata tabella A.

2. Detto personale assume lo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

3. La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

  1. a) liberi docenti;

  2. b) professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' assistenti universitari ordinari, straordinari e volontari i quali abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio alla data del bando di concorso;

  3. c) laureati iscritti ad albi professionali da almeno cinque anni alla data del bando di concorso;

  4. d) appartenenti alle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato ed impiegati delle carriere direttive degli enti pubblici, forniti di laurea, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata;

  5. e) Impiegati di prima categoria di aziende, istituti e di organismi internazionali forniti di laurea, i quali comprovino di avere svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per almeno cinque anni alla data del bando di concorso.

4. In tal caso l'ammissione al concorso ha luogo con provvedimento del Ministro su parere del Consiglio di amministrazione.

5. Possono essere ammessi al concorso, di cui al comma precedente, anche i laureati che abbiano prestato servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con incarichi professionali o di impiego privato, ai sensi dell'articolo 14 per un periodo non inferiore a cinque anni.

6. I partecipanti al concorso di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo quello del limite di eta', che, per gli appartenenti alle categorie indicate nei punti a), c) ed e) e' stabilita in anni quaranta.