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Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e' aumentata del 40 per cento.

Art. 2

1. Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1250 all'ora quando e' necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.

Art. 3

1. Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1967
SARAGAT
MORO - REALE - MANCINI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE