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Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro e' autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

2. Anno 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000

Art. 2

1. Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Soprintendenza alle antichita' delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichita' dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, mediante decreti annuali del Ministro per la pubblica istruzione, con cui si approvano i relativi programmi di lavoro.

2. Alle predette Soprintendenze e' affidata la redazione di singoli piani annuali, concernenti:

  1. a) lo sviluppo delle ricerche e degli scavi;

  2. b) l'acquisto di terreni aventi interesse archeologico, nonche' di immobili eventualmente esistenti sui medesimi terreni;

  3. c) l'acquisto o la costruzione di immobili da destinarsi localmente a sede di musei;

  4. d) il restauro e l'ampliamento di musei gia' esistenti e la sistemazione dei nuovi.

3. Alle medesime Soprintendenze e' altresi' affidata l'esecuzione di tutte le opere approvate nonche' l'eventuale proposta, agli organi competenti, di piani regolatori per ciascuna localita' limitatamente alle zone archeologiche determinate.

Art. 3

1. All'apposito capitolo, indicato dall'articolo 1, possono essere imputate spese di qualsiasi genere, purche' afferenti comunque agli scopi della presente legge, anche se in duplicazione di voci gia' contenute in altri capitoli.

2. Tutti gli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere impiegati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Art. 4

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilita', i mezzi tecnici richiesti, nonche' a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.

Art. 5

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichita' delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvedera' a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

2. La predetta Soprintendenza provvedera' altresi' al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonche' alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col Comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito.

3. Ai fini suddetti e' utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall'articolo 1 per l'esercizio 1967.

Art. 6

1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE