Classificazione in 2a categoria delle opere idrauliche per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto, limitatamente al tratto delle arginature gia' eseguite, compreso tra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In estensione della classifica disposta con decreto presidenziale 28 aprile 1951, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle occorrenti per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto, limitatamente al tratto di arginature gia' eseguite, compreso tra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania.
Art. 2
1. Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire, con propri decreti, i perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
2. Il Ministro per i lavori pubblici e' altresi' autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge, e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle localita' ove manchino argini continui, la continuita' delle difese.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE