Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le societa' di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dalla UNIRE all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attivita', della licenza di polizia prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sulle licenze che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse.
Art. 2
1. Il n. 91 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' sostituito dal seguente:
TABELLA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 3
1. Sono abrogati l'articolo 3 e le disposizioni della legge 23 marzo 1940, n. 217, incompatibili con quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - TAVIANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE