Finanziamento della Commissione per il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il funzionamento della Commissione per, il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici, relativi al periodo 1861-1943, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 5.000.000 annui per sei esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1966.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE