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Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' cosi' modificato:
"Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facolta' esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purche' non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE