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Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento alla aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia e' autorizzata ad assumere, anche in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria di altri enti, l'onere per il completamento e per l'installazione delle attrezzature tecniche nel porto di Manfredonia, nonche' l'onere per il ripristino e per la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia.

Art. 2

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categoria B) e C-), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1 gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - PRETI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE