Autorizzazione di spesa per fronteggiare gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali per le opere eseguite dall'A.N.A.S. e finanziate con leggi speciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, autorizzate da leggi speciali, le cui disponibilita' globali o annuali risultino esaurite.
2. La detta somma, ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1966 e di lire 4 miliardi nell'esercizio 1967, sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per gli esercizi medesimi.
3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre di ciascuno degli esercizi suindicati saranno utilizzabili negli esercizi successivi.
Art. 2
1. All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per lire 3 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 505 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio 1966 e, per lire 4 miliardi, mediante riduzione del corrispondente capitolo del predetto stato di previsione per l'esercizi successivo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE