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Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:

  1. - Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956;

  2. - Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957;

  3. - Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;

  4. - Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958.

2. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:

  1. - Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorita' qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;

  2. - Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto degli articoli 11, 9, 8, 9, 9 e 9, rispettivamente delle Convenzioni sopra indicate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - REALE - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE