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Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' cosi' modificato:
"La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE