Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e' concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonche' da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosita' e di buona condotta morale.
2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
Art. 2
1. La decorazione puo' essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravita' determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
Art. 3
1. La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
Art. 4
1. La decorazione e' concessa ai lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purche' il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.
2. Per la determinazione dell'anzianita' prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarita' della azienda o trasformazione della medesima.
Art. 5
1. L'anzianita' di lavoro di cui all'articolo 4 e' ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.
Art. 6
1. La decorazione e' concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianita' di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosita' e di probita'.
Art. 7
1. Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti.
2. Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.
Art. 8
1. Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1 maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresi' ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.
Art. 9
1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro" consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, il centro e' in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta "Al merito del lavoro" con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa e' conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.
2. Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole: "all'estero".
3. La decorazione e' portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.
4. Il nastro puo' essere portato senza la Stella.
Art. 10
1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, e' fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:
a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal presidente della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;
c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;
d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;
e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.2
Art. 11
1. E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.
2. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.
3. Nulla e' innovato per quanto riguarda i premi di fedelta' al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.
4. La trasgressione al divieto di cui al primo comma e' punita con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.