Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966. (Terzo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 aprile 1966, n. 218, e' ridotto da lire 19.449.520.000 a lire 11.954.520.000.
Art. 2
1. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare determinato, per l'anno finanziario 1966, con l'articolo 34 della legge 23 aprile 1966, n. 218, e' aumentato di lire 6.000.000.
Art. 3
1. E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, della somma di lire 626.832.000 occorrente per la sistemazione di pendenze relative ad indennita' di espropriazione di aree per la costruzione di alloggi ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e per la costruzione del carcere giudiziario di Palmi, ai sensi dell'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, nonche' per riserve relative alla costruzione della Facolta' di farmacia dell'Universita' di Trieste, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 112, e ad opere finanziate ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460.
Art. 4
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 aprile 1966, n. 218, e' aumentata di lire 693 milioni.
Art. 5
1. L'importo delle operazioni finanziarie che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1966, con le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato dall'importo massimo di lire 222.240.839.000 a quello di lire 237.168.268.897.
Art. 6
1. L'importo delle operazioni finanziarie che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1966, con le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' ridotto dall'importo massimo di lire 71.620.696.000 a quello di lire 54.613.776.000.
Art. 7
1. Alle spese di cui al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 8
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.
Art. 9
1. Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 10
1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, della Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Art. 11
1. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo numero 1802 (di nuova istituzione) - Somma da corrispondere ai Comuni per ritenute d'imposta sostitutiva di quella di famiglia, operate sulle indennita' spettanti ai membri del Parlamento (articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261) (Spesa obbligatoria) del Ministero delle finanze.