Istituzione in Pescara di un istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito, con sede in Pescara, l'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, al quale e' conferita personalita' giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della sanita'.
2. Ad esso spettano i seguenti compiti:
a) eseguire studi e ricerche nel settore dell'igiene, del controllo sanitario e del trasporto dei prodotti della pesca, nonche' sulle malattie della fauna ittica, su propria iniziativa o su richiesta del Ministero della sanita' e di altre pubbliche Amministrazioni;
b) compiere ricerche sullo stato di conservazione dei prodotti della pesca freschi, refrigerati, congelati;
c) svolgere attivita' di consulenza in materia di igiene e conservazione dei prodotti ittici;
d) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi diretti a migliorare le condizioni igieniche e di conservazione dei prodotti della pesca.
Art. 2
1. L'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca svolge la sua attivita' nell'ambito del territorio nazionale, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanita'.
2. L'Istituto ha facolta' di promuovere la istituzione di dipendenti sezioni nel territorio della Repubblica italiana.
Art. 3
1. Sono organi dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei revisori.
Art. 4
1. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la sanita', dura in carica 3 anni e puo' essere riconfermato.
2. Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni e firma gli atti riguardanti la gestione. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporra' per la ratifica al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva.
Art. 5
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto: dal presidente dell'istituto, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, da due esperti scelti dal Ministro per la sanita' si terne proposte rispettivamente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari e dal Consiglio superiore di sanita' e composte di docenti universitari, da due rappresentanti dei pescatori scelti dal Ministro per la sanita' su terne proposte rispettivamente dalle Federazioni nazionali delle cooperative della pesca piu' rappresentative, e da un rappresentante di ciascuno degli Enti di diritto pubblico che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo di almeno 1 milione di lire annue.
2. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
3. Alla costituzione del Consiglio di amministrazione si provvede con decreto del Ministro per la sanita'.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) sul programma annuale di attivita' dell'Istituto;
b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
c) sul conto consuntivo;
d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 8;
e) sui provvedimenti necessari per la gestione dell'Istituto.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Art. 6
1. Il Collegio dei revisori e' costituito con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.
Art. 7
1. Le entrate dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca sono costituite:
a) da un contributo annuo del Ministero della sanita' di lire 15 milioni;
b) dai redditi dei propri beni;
c) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
d) dai contributi di Enti di diritto pubblico, di istituti, associazioni e privati;
e) dai compensi per studi e consulenze.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero della sanita', che provvede sentito il Ministero del tesoro.
3. L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.
Art. 8
1. Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sara' approvato con decreto del Ministro per la sanita' il regolamento nel quale saranno contenute le norme per la nomina del direttore dell'Istituto e dell'altro personale tecnico ed amministrativo e quanto altro occorre per assicurare il migliore andamento dei singoli servizi.
Art. 9
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', lo statuto dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca.
Art. 10
1. All'onere annuo di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio suddetto e, per gli anni finanziari successivi, con riduzione del capitolo corrispondente.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE