Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1967
SARAGAT
MORO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE