Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.
Art. 2
1. All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608, riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE