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Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere.1

Art. 2

1. Il Ministero dell'interno, allorche' ricorrano particolari necessita' presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che mettera' a disposizione le suore.

2. Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

3. Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni.

4. Il Ministero dell'interno emanera' particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3

1. Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validita' fino alla scadenza stabilita.

Art. 4

1. All'onere annuo di lire 38 milioni a carico del Ministero della difesa sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dello interno sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE