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Scuola archeologica italiana in Atene

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico.

2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

1. La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

  1. a) perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichita' ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

  2. b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

  3. c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e in Oriente.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al precedente alinea a) si procede, a favore degli studiosi italiani, mediante assegnazione di borse di studio; gli studiosi stranieri sono ammessi alla Scuola su giudizio del direttore.

Art. 3

1. Sono organi della Scuola:

  1. a) il Consiglio di amministrazione;

  2. b) il direttore, presidente del Consiglio di amministrazione;

  3. c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

1. Il Consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto:

  1. a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

  2. b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

  3. c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;

  4. d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalita' della Scuola.

Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Art. 6

1. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal direttore della Scuola, nella sua qualita' di presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro per la pubblica istruzione o dalla maggioranza dei consiglieri.

2. Per la validita' delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7

1. Il direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed e' responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. E' scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro per la pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti. Egli e' tenuto a presentare al Ministro ogni anno una relazione sull'attivita' scientifica della Scuola. Per i suoi compiti scientifici puo' avvalersi della collaborazione di scienziati e di esperti. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepira' l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto culturale in servizio all'estero.

Art. 8

1. Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sara' stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonche' la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

2. Il direttore potra' comunque richiedere che venga disposto il comando di non piu' di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potra' essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario, con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Il comando o l'aspettativa, che puo' avere la durata di tre anni e puo' essere riconfermato, sara' disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sara' fissato l'ammontare dell'indennita' da corrispondere per il servizio all'estero.

Art. 9

1. Il controllo della gestione della Scuola e' affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti cosi' designati:

  1. a) due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

  2. b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

2. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

Art. 10

1. Il patrimonio della Scuola e' costituito:

  1. a) dai beni mobili ed immobili;

  2. b) dalle liberalita' destinate ad incremento del patrimonio della Scuola;

  3. c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

Art. 11

1. Le entrate della Scuola sono costituite:

  1. a) dalle rendite patrimoniali;

  2. b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

  3. c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalita' di Enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;

  4. d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

  5. e) dagli introiti derivanti da ogni altra attivita' della Scuola.