Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1966
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, controvalore di dollari 2.250.000, per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1966 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.
Art. 2
1. All'onere di cui al precedente articolo si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE