Ordinamento della professione degli agenti di cambio
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La professione di agente di cambio e' regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi professionali.
2. L'iscrizione all'Albo professionale e' sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.
3. L'uso abusivo del titolo di agente di cambio e' punito a norma di legge.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e il Ministro per la grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio ciascuno nell'ambito della propria competenza.
Titolo II. I consigli dell'ordine e l'assemblea generale degli iscritti
Art. 3
1. Sara' costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste.2
Art. 4
1. Il Consiglio dell'Ordine e' composto di 5 membri.
2. Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.
3. Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 5
1. Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.
2. In mancanza del presidente ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita', il piu' anziano di eta'.
Art. 6
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.
2. Il presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.
Art. 7
1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:
a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;
b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
d) puo' richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attivita' professionale degli agenti di cambio;
e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;
f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;
g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
h) delibera la convocazione dell'assemblea;
i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonche' una tassa per la iscrizione.
Art. 8
1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresi' convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.
2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
3. Il segretario redige un verbale. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 9
1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Art. 10
1. Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.
2. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
Art. 11
1. Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non e' in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio puo' essere sciolto.
2. In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarra' in carica sino alla scadenza normale del biennio.
3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per il tesoro sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo 111.