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Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' disporre, in relazione alla importanza e responsabilita' degli adempimenti da compiere, fa elevazione fino a lire 5000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE