Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo Internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 3 del Protocollo stesso.
Art. 3
1. All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE