Trapianto del rene tra persone viventi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi.
2. La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano rispettate le modalita' previste dalla presente legge.
3. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.
Art. 2
1. L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato paziente e' ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto.
2. La donazione di un rene puo' essere autorizzata, a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore eta', sia in possesso della capacita' di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.
3. Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma e accertato altresi' che il donatore si e' determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative dichiarazioni.
4. L'atto, che e' a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di volonta', e' sempre revocabile sino al momento dello intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.
5. Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale di cui all'articolo seguente, puo' concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del trapianto.
6. In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto.
7. Contro tale decreto si puo' proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si pronuncia in Camera di consiglio.
8. Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale non sono soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di registro e bollo.
Art. 3
1. Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanita', sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
2. Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale attestante l'idoneita' del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilita', nonche' l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente.
3. Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, di cui all'articolo 2.
Art. 4
1. Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessita'.
Art. 5
1. Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore e' ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermita'; e' altresi' assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita.
Art. 6
1. Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilita' in favore del donatore, per indurlo all'atto di disposizione e destinazione, e' nulla e di nessun effetto.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 236
Art. 8
1. Il Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanera' il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE