Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a conferire la somma di lire 560 milioni al fondo di dotazione dello Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie dell'Umbria (Mediocredito regionale umbro).
2. Il conferimento di cui al precedente comma sara' annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.
Art. 2
1. La somma di cui al precedente articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 350 milioni nell'esercizio 1966 e per lire 210 milioni nell'esercizio 1967.
Art. 3
1. All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
2. All'onere di lire 210 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE