Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di illuminazione portuale nonche' alla pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.
2. Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere all'Ente portuale un contributo annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - NATALI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE