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Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di illuminazione portuale nonche' alla pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.

2. Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere all'Ente portuale un contributo annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - NATALI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE