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Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a L'AJa, a Londra e a Lisbona; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

  1. a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;

  2. b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;

  3. c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente all'articolo 18 della Convenzione ed agli articoli 6 dell'Accordo sub b) e 13 dell'Accordo sub c).

Art. 3

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE