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Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre stabilito nell'articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facolta' di esibire, e' prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 20 luglio dello anno stesso.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1967
SARAGAT
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE