Concessione di una indennita' giornaliera di rischio al personale militare e agli Impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:
1) negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione;
2) nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto;
3) nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;
4) nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;
5) nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti, e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attivita' predette, una indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.
Art. 2
1. Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.
Art. 3
1. Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonche' le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 4
1. Le indennita' previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennita' di cui all'articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, e agli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773, e 27 giugno 1942, n. 909.
Art. 5
1. All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE