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Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".

Art. 2

1. E' assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunita' economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

1. Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvedera' al pagamento delle differenze di prezzo e dei conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano.

2. I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.

Art. 4

1. All'onere di lire 700 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sara' fatto fronte per lire 300 milioni con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato e per lire 400 milioni con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dell'anno finanziario 1966, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE