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Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

2. La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE