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Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.

2. L'incarico e' conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non puo' superare in durata l'anno finanziario e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte.

3. Nel decreto e' determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.

Art. 2

1. I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

Art. 3

1. Il Ministro per la grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

2. Con il decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello.

Art. 5

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1967
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE