Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle societa' cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nelle procedure di liquidazione delle societa' cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorita' governativa di vigilanza nonche' i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo.
2. Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti e' posta a carico dello Stato la differenza necessaria.
Art. 2
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente la somma da porsi a carico dello Stato e liquidata, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dopo la presentazione dell'istanza del Commissario liquidatore per la cancellazione della societa' cooperativa dal registro delle imprese.
2. La liquidazione delle spese di procedura si esegue in base alle annotazioni risultanti dal registro previsto dagli articoli 38 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 3
1. All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sara' fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE