Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Roma in localita' Rebibbia, e' autorizzata la spesa di L. 600.000.000.
2. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1967.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE