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Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio in Taranto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' "Stabilimenti Navali S.p.A. Taranto", gia' "Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto", un contributo di lire 1 miliardo e 500 milioni per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, la cui capacita' di sollevamento non dovra' essere inferiore a 32.000 tonnellate, subordinatamente alla presentazione da parte della Societa' stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovra' essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.

Art. 2

1. La somma di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui all'articolo precedente sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967 e di lire 500 milioni nell'anno finanziario successivo.

Art. 3

1. All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE