Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEM)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.
Art. 2
1. All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE