Nuova disciplina delle abitazioni costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Fermo restando l'articolo 6 dell'Accordo per l'istituzione di un centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, approvato con legge 10 agosto 1960, n. 906, gli alloggi costruiti ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, possono essere assegnati anche a coloro che abbiano titolo alla assegnazione di alloggi popolari costruiti col contributo dello Stato, con preferenza per i dipendenti dello Stato e di enti pubblici locali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE