Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a de correre dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 12 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE