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Contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1966, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1966 dalla legge 27 giugno 1962, n. 1098, e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Art. 2

1. Agli oneri di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1966 e di lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1967 si provvede, rispettivamente, con riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE