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Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Testo vigente

Art. 16 Entrate degli enti

1. Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

  1. a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

  2. b) contributi di enti, associazioni e privati;

  3. c) proventi patrimoniali e di gestione;

  4. d) entrate eventuali.

2. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 19 Rappresentazioni a prezzi ridotti

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 23 Teatri e locali

1. I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.

Titolo III. Attivita' musicali in italia e all'estero

Art. 26 Disposizioni generali

1. Oltre all'attivita' svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

2. Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle localita', degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Art. 27 Organizzazione delle manifestazioni liriche

1. Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe.

2. Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

3. Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilita' della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

4. L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, puo' essere curata direttamente dagli enti promotori.

Art. 28 Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali

1. Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

2. Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn e di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

3. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province.

4. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, puo' con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attivita'.

Art. 29 Programmi delle manifestazioni

1. I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere:

  1. a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana in misura prevalente;

  2. b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400.

3. Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Art. 30 Recite a prezzi ridotti

1. Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.