Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Presupposti e finalita' della legge
1. Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
2. Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.
Art. 2 Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali
1. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:
a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;2
b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attivita' musicali. Tale fondo e' costituito:
1) dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
2) dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
3) dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.3
2. Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo puo' essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessita' di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonche' alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.
3. Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo e' assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28.
4. Tale percentuale sara' adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.
5. A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.
Art. 3 Commissione centrale per la musica
1. Per l'esame dei problemi generali concernenti le attivita' musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.
2. La Commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed e' composta da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;
h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;
l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori;
m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle societa' ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;
o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
p) due rappresentanti dei musicisti;
q) un direttore di orchestra;
r) un rappresentante degli artisti lirici;
s) un coreografo;
t) due critici musicali;
u) tre esponenti della cultura musicale;
v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.
3. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
4. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.
5. Un componente di cui alla lettera i) e' designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e societa'.
6. I componenti di Cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
7. I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.
8. I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.
10. La Commissione e' convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.
11. Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti.12
Art. 4 Coordinamento fra le attivita' liriche e musicali e quelle radiotelevisive
1. Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attivita' liriche e musicali con quella radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.
2. L'attuazione di tali direttive e' affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.
Titolo II. Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 6 Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate
1. Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.
2. Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.
3. Al Teatro dell'Opera di Roma e' riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.
Art. 7 Teatro alla Scala
1. Il Teatro alla Scala di Milano e' riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417