Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In adempimento degli obblighi assunti dall'Italia quale membro fondatore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede in Lione, il cui statuto e' stato approvato il 20 maggio 1965 dalla 18ยช Assemblea mondiale della sanita', e' stanziata nel bilancio dello Stato una somma pari all'ammontare di 150.000 dollari USA, quale contributo annuo dovuto dall'Italia, a partire dall'esercizio finanziario 1966.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE