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Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico), e, in favore del comune di Parma, altra porzione dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, per il prezzo di lire 12 milioni e 925.373, dell'area adiacente il Chiostro San Ulderico, di proprieta' demaniale, indicata con la lettera B nella planimetria allegata alla presente legge, non che dei fabbricati sopra costruiti dell'estensione di metri quadrati 433, foglio 32, mappale 284/ parte-catasto urbano.

2. E' autorizzata altresi' la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Parma, per il prezzo di lire 7.074.627, dell'area adiacente il Chiostro San Ulderico, di proprieta' demaniale, indicata con la lettera C nella planimetria allegata alla presente legge, della estensione di metri quadrati 237, foglio 32, mappale 284/parte catasto urbano.

Art. 2

1. L'area di cui al primo comma dell'articolo 1 dovra' in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, non che ad attivita' ricreative, assistenziali e religiose.

2. E' stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovra' assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione.

Art. 3

1. Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE