Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonche' del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), e' sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
2. I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 2
1. Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di permanenza di due anni nella qualifica rispettivamente inferiore, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919.
2. Le promozioni alla qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneita' all'avanzamento previsto dal secondo comma del citato articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, ma non prima che siano compiuti due anni di permanenza nella qualifica inferiore.1
3. L'esame richiamato nel comma precedente si effettua, ove occorra, ogni anno.1
4. L'ultimo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e' abrogato nella parte che si riferisce ai magistrati.
Art. 3
1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE